Per «Omologazione» si intende l’atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa, illustrata nel decreto del 21.06.2004, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento e’ autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova integrate dalle variazioni riportate nell’allegato C del decreto stesso.
RILASCIO
Il rilascio dell’atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.
Per l’ottenimento dell’atto di omologazione della porta resistente al fuoco si adotta la seguente procedura:
a) il produttore inoltra apposita istanza all’area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno, corredata dal certificato di prova a lui intestato, rilasciato dal laboratorio, in originale;
b) l’area di protezione passiva avvia il procedimento amministrativo e comunica all’interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, l’importo della somma occorrente per il rilascio;
c) il produttore invia l’attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell’area di protezione passiva; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
d) l’area di protezione passiva, valutata la documentazione presentata, provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza dell’attestato di versamento, a rilasciare al produttore l’atto di omologazione della porta resistente al fuoco contenente tutte le modifiche consentite sul prototipo, motivando l’eventuale diniego.
3. L’area di protezione passiva rendera’ noto, periodicamente, l’elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.
Omologazione di porte certificate in ambito comunitario
1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate in uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, sulla base delle norme di cui all’art. 1 secondo metodi di controllo riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono essere omologate in Italia per essere impiegate nel campo di applicazione disciplinato DM21.06.2004.
2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure previste all’art. 5, garantendo l’identificazione delle modalita’ di controllo riconosciute dal Paese dell’Unione europea ovvero contraente l’accordo SEE.
3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana.
Validita’, rinnovo, decadenza e annullamento dell’omologazione
1. L’omologazione ha validita’ cinque anni ed e’ rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche, qualora il produttore dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito modifiche.
2. L’omologazione non e’ rinnovabile in caso di revoca.
3. L’omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica non prevista nell’atto di omologazione. La nuova normativa stabilira’ i tempi necessari per l’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
4. Il Ministero dell’interno ha facolta’ di revocare l’omologazione se:
a) viene rilevata la non conformita’ della porta resistente al fuoco alla porta omologata;
b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati all’art. 7. 5 del DM21.06.2004. La revoca o la decadenza dell’omologazione comportano il divieto dell’immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformita’ per la porta resistente al fuoco omologata.
L’APPORTO DI CHEMOLLI FIRE
In Chemolli Fire assistiamo i clienti nella predisposizione ed invio, oltre al monitoraggio, degli atti di omologazione, siano essi nuovi atti o rinnovi.
APPROFONDIMENTI
- Link / Vigili del Fuoco, Elenco porte omologate (agg. al 31/12/2017)
- Decreto / Decreto Ministero dell’Interno 21 giugno 2004, “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura. “
- Articolo / Eros Chemolli, Chemolli Fire, “Porte tagliafuoco: dall’omologazione alla marcatura CE, prima parte”, Antincendio 10/2018, Epc Editore
- Video / Intervento di Eros Chemolli all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone
- Esempio / Atto di Omologazione EI 60 – REI 60 TN268EI1060P001
- Referenze / Dicono di noi
- Case history / Barausse
- Case history / Garofoli
- Case history / Scrigno
- Case history / Braga
- Case history /L’Invisibile
- Case history / Cisa
- Case history / Iseo