Il 6 agosto 2026 scatta l’applicazione effettiva del Regolamento (UE) 2023/1464, che modifica l’Allegato XVII del REACH 1907/2006 introducendo la voce77 per le nuove restrizioni sul rilascio di formaldeide negli ambienti interni.
Gli operatori che immettono nel mercato UE articoli[1] soggetti devono assicurare il rispetto dei limiti disponendo di prove/dati conformi e monitorare la continuità della conformità con adeguate e documentate procedure di progettazione, selezione e tracciabilità dei materiali in ingresso e dei materiali potenzialmente emissivi aggiunti in lavorazione.
La restrizione vale anche per articoli prodotti e stoccati antecedentemente ma immessi nel mercato dopo il 06/08/2026.
La formaldeide è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica. È classificata nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1. il rischio di inalazione negli esseri umani, che porta ad irritazioni, è quello con effetti più rilevanti.
I pannelli a base di legno e gli articoli costituiti da essi in cui, durante la loro produzione, è utilizzata formaldeide, diversa dalla formaldeide naturalmente presente in natura, costituiscono le principali fonti di emissione. Gli articoli nei quali la formaldeide è presente in natura o rilasciata a seguito di processi naturali (degradazione della lignina nel legno massiccio) sono esclusi dalla restrizione.
Per mobili e articoli a base di legno (tra cui le porte) il limite è 0,062 mg/m³ [da cui la dizione E1/2 considerando che la classe E1 EN717-1 corrisponde a 0.124mg/m³ – 0,1 ppm] nelle condizioni standard di test fissate dall’ appendice 14 – o altre condizioni validamente correlate a queste (formule di regressione):
- T 23 +/- 0,5 °C;
- UR 45 +/- 3 %;
- Fattore di carico (superficie campione / volume camera di prova) 1 +/- 0,02 m²/m³;
Sono ammessi fattori di carico specifici per prodotto se più realistici rispetto all’uso previsto – ad esempio 0.05 m²/m³ per le porte (in linea con EN16516)
- tasso di ricambio (1+/- 0,05) h-1.
- Minimo 2 rilievi/giorno distanziati minimo 3 ore fino a condizioni stabilizzate (non oltre 28gg)
NOTA: Per i requisiti di test, preparazione campioni, metodi di analisi non indicati in Appendice 14 valgono le indicazioni delle norme di prova utilizzate.
Alcune considerazioni della presente sintesi sono tratte in accordo con la pubblicazione ECHA-25-G-01-EN Guidelines for the measurement of formaldehyde releases from articles and formaldehyde concentrations in the interior of vehicles May 2025. Ha lo scopo di supportare l’applicazione del REACH, che rimane l’unico autentico riferimento legislativo, con particolare riferimento ai metodi e condizioni di test.
Norme di riferimento
UNI EN 717-1:2004 Pannelli a base di legno – Determinazione del rilascio di formaldeide – Parte 1: Emissione di formaldeide con il metodo della camera
è il metodo di riferimento per la determinazione del rilascio di formaldeide dai pannelli a base di legno mediante il metodo della camera di prova. È infatti richiamata dalla pertinente norma armonizzata EN 13986.
Comprende articoli rivestiti o non rivestiti.
Prevede diverse opzioni di camera di prova (>12; 1; 0.225 m3)
Fattore di carico 1 +/- 0,02 m²/m³.
La correlazione con i requisiti dell’Appendice 14 è diretta. E’ ammesso rilevare in 7 giorni dei primi 10, non necessariamente tutti i giorni. È definito il metodo per determinare lo stato di condizioni stabilizzate.
UNI EN 16516:2020 Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno.
La norma specifica un metodo di riferimento orizzontale per la determinazione delle emissioni in ambiente interno di sostanze pericolose dai prodotti da costruzione, ai fini della loro marcatura CE.
Per prodotto da costruzione vale la definizione del CPR [esclude i componenti incorporati nell’edificio solo necessariamente attraverso integrazione in un prodotto da costruzione].
Il metodo è applicabile ai composti organici volatili, semivolatili e aldeidi volatili, formaldeide inclusa. Definisce una forma di scenario di esposizione (European Reference Room) cui tutti i risultati di test sono normalizzati.
Camera ≥ 0.02 m3
Si abbina alla serie EN-ISO 16000 per la misura dei VOC.
Rispetto alle condizioni standard Appendice 14 il tasso di ricambio è inferiore (0.5) e l’umidità relativa superiore (50%). Questo porta a rilasci superiori. I risultati dei test sono ammessi direttamente solo se inferiori ai limiti. Viceversa occorre fare una verifica di correlazione differenziata per tipo di prodotto.
ISO 12460-1:2007 Wood-based panels — Determination of formaldehyde release — Part 1: Formaldehyde emission by the 1-cubic-metre chamber method
È considerata equivalente alla EN 717-1, nonostante umidità relativa 50%
Comprende articoli rivestiti o non rivestiti.
Prevede camera di prova 1 m3.
Fattore di carico 1 +/- 0,02 m²/m³.
La correlazione con i requisiti dell’Appendice 14 è diretta.
Son presenti altri standard per test di piccola scala (test rapidi) sui pannelli base legno, come la serie EN ISO 12460. Sono considerati “derivati” perché mostrano generica correlazione con la EN717-1 e possono essere usati come test pilota per scegliere il caso peggiore o come parte dei controlli FPC, anche in considerazione della loro breve durata che può scendere a 15 minuti compreso condizionamento. La correlazione generica non è sufficiente rispetto ai requisiti Appendice 14 e deve essere riverificata per tipo di prodotto.
Ricordiamo infine la norma di prodotto
UNI EN 13986:2015 Pannelli a base di legno per l’utilizzo nelle costruzioni – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
La norma (armonizzata) definisce i pannelli a base di legno per l’utilizzo nelle costruzioni e specifica le relative caratteristiche pertinenti e i metodi di prova appropriati per determinare queste caratteristiche per i pannelli a base di legno, grezzi, placcati, impiallacciati o rivestiti.
NOTA BENE Essendo i limiti previsti per la formaldeide più alti, prevale in senso restrittivo la voce 77
I CAM prevedono per pitture e vernici, adesivi/sigillanti, pannelli a vista (porte?), limiti di emissione formaldeide (tra gli altri VOC) più restrittivi (a 28 giorni, tasso di ricambio 0.5 h-1)
criterio 2.4.1– obbligatorio: 60 mgr/m3
criterio 3.2.6 -premiante: 10 mgr/m3
Come si dimostra la conformità
Secondo ECHA-25-G-01-EN per gli elementi di arredo [cui riconduciamo le porte] è ammessa l’attestazione di conformità sulla base dei test dei componenti, quando questi sono semplicemente assemblati, mentre il test sul prodotto è richiesto quando l’assemblaggio o altre lavorazioni comportano l’impiego di materiali aggiuntivi con potenziale emissione di formaldeide (collanti, vernici)
Per stabilire i campioni e la loro rappresentatività all’interno di famiglie di prodotti possono essere utili test derivati e una mappatura dei test componenti.
Le modalità di comunicazione (Dichiarazione di Conformità) sono tuttora demandate ad una area FAQ predisposta da REACH sulla restrizione che è ancora da sviluppare. Non è prevista certificazione parte terza. Tuttavia riteniamo che sia indispensabile:
- qualificare i fornitori introducendo il criterio voce77, acquisire la documentazione attestante la conformità e monitorare la stabilità dei loro processi
- predisporre fascicolo tecnico di prodotto (materiali, test, ecc)
- predisporre le procedure di tracciabilità tra test e produzioni di serie (con archiviazione 10 anni) in grado di dare evidenza della continuità di sorveglianza sulla conformità alla restrizione
[1] Per articolo il REACH (Art3.3) definisce un oggetto a cui sono dati, durante la produzione, una forma, una superfice o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. NOTA BENE in questo senso anche un pannello destinato ad essere necessariamente rivestito è già un articolo, e quindi soggetto alla restrizione.